E’ possibile detenere animali domestici in casa? E in condominio?

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E’ possibile detenere animali domestici in casa?
La risposta non sembrerebbe così ovvia, soprattutto se abitate in un condominio.
E’ vero, con la riforma del 2012 è stato aggiunto uno specifico comma all’art. 1138 del c.c., il quinto per l’esattezza, in cui il legislatore ha messo nero su bianco quanto segue: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ma la questione è davvero così semplice da risolvere? Purtroppo no.
Innanzi tutto dovete sapere che vi sono due tipi di regolamento condominiale, quello di tipo contrattuale e quello di tipo assembleare.
Il primo è un vero e proprio contratto che o viene predisposto dal costruttore e accettato dai condomini acquirenti di volta in volta, con l’atto di compravendita, oppure viene stipulato tra tutti i condomini, in un dato momento storico, con approvazione unanime.
Il secondo, invece, viene approvato semplicemente dall’assemblea, con maggioranza qualificata. La differenza tra i due è sostanziale.
Con il primo, difatti, si possono imporre limitazioni al diritto di proprietà di ogni singolo condomino anche sui beni che gli appartengono in via esclusiva, come ad esempio gli appartamenti, mentre con il secondo tale risultato non è ottenibile.
Il quinto co. del 1138 c.c. si applica sempre oppure viene derogato dal regolamento contrattuale?
Apriti cielo, chiuditi terra.
Secondo l’attuale orientamento maggioritario, la risposta è no. Il regolamento contrattuale, difatti, è un atto di autonomia privata, il quale prevale sulle disposizioni civili che non vengono classificate come inderogabili, tra le quali, ovviamente, rientra il 1138 co. 5°.

Per la gioia di chi mi legge, posto qui una breve giurisprudenza esplicativa della questione: Un regolamento predisposto dall’originario unico proprietario (c.d. regolamento contrattuale) vincola tutti i condòmini e il motivo è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente ma anche all’uso delle parti comuni dell’edificio, lo stesso discorso può essere ripetuto, mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall’assemblea all’unanimità.
La differenza tra regolamento contrattuale e regolamento assembleare è nel fatto che quest’ultimo non può imporre limiti alla proprietà individuale mentre è legittimo, nei regolamenti contrattuali, l’inserimento di clausole che impongono divieti o che di fatto incidono sui diritti dei condomini, poiché “tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica” (Cass. n. 3705/2011).

Secondo altro orientamento, invece, per ora minoritario, la riforma avrebbe introdotto una volta storica, in quanto la norma in considerazione sarebbe da considerare inderogabile ed avente efficacia retroattiva.
Tralasciando le argomentazioni giuridiche a sostegno di tale tesi, che sarò comunque lieto di fornire a chi le chiederà, mi sento di condividere maggiormente quella che forse si può considerare una buona via di mezzo. Posto che il regolamento contrattuale effettivamente è sempre stato ritenuto avente capacità derogatorie, il giudice, posto dinanzi la concreta fattispecie, non potrà non tenere conto di quelle che sono le odierne acquisizioni giurisprudenziali in materia di rapporto animale – uomo.
E’ questa del resto la via che mi sembra stiano seguendo i vari tribunali chiamati a discernere la spinosa questione.

Della serie se da un lato ti do ragione, dall’altro vedo come acconciare la questione, cercando di evitare in tutti i modi possibili ed immaginabili di statuire l’allontanamento del povero Fido.

Avv. Diego Di Bartolomeo.